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Codice della strada, multe
più pesanti per le infrazioni notturne

di Giovanni Negri

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16 maggio 2009

Parola d'ordine «notti tranquille». Nel nostro ordinamento debutta l'aggravante temporale, con l'inasprimento delle sanzioni per chi commette un'infrazione dopo il tramonto del sole. Una sorta di coprifuoco e una previsione innovativa per un ordinamento che conosce in gran parte fenomeni di aggravamento del trattamento punitivo collegati alle modalità con cui è stato compiuto l'illecito o alla personalità dell'autore.

La novità è stata introdotta tra le correzioni al Codice della strada, che si avvìa a diventare uno dei provvedimenti più modificati del panorama legislativo, contenute nel disegno di legge sulla sicurezza all'esame del Senato dopo il voto di fiducia che è arrivato giovedì dalla Camera. E nelle novità trovano spazio anche una stretta sul rilascio della patente, un nuovo giro di vite sulla guida sotto l'effetto di stupefacenti, sui motociclisti minorenni e per chi elude gli obblighi assicurativi.

L'aggravante cronologica (solo in due casi si tratta di un intervento penale e per il resto l'intervento è collocato sul piano amministrativo) farà aumentare le sanzioni per chi commette alcune particolari infrazioni nell'arco di tempo che va dalle 22 alle 7.

Per chi viene sorpreso al volante sotto l'effetto di stupefacenti o alcol è previsto l'aumento fino alla metà dell'importo della precedente ammenda. Nel caso della guida sotto l'effetto di stupefacenti il massimo da pagare sarà di 9.000 euro, mentre l'effetto alcol potra costare anch'esso fino a 9.000 euro solo quando il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi/litro.

Stessa logica per quanto riguarda l'incremento delle sanzioni, solo amministrative, che possono colpire alcune violazioni come, per esempio, quelle in materia di mancato rispetto delle norme sulla velocità (comprese quelle sulle «gare notturne» oggi sempre più diffuse soprattutto nelle grandi città) e i relativi limiti, di distanza tra i veicoli, di precedenza, di cambiamento di direzione o di corsia. In tutti questi casi l'aumento della sanzione pecuniaria è di un terzo. Gli incrementi del gettito, se l'infrazione è stata contestata da vigili, saranno poi indirizzati a finanziare, almeno in parte, il Fondo contro l'incidentalità notturna.

Mano più pesante, poi, con la guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto l'effetto di stupefacenti. Se sinora era prevista la sospensione della patente solo fino a un massimo di 2 anni, il disegno di legge sicurezza raddoppia e porta lo stop a 4 anni. Come pure a 4 anni viene portato il periodo di sospensione a causa della misura di sicurezza decisa nei confronti di chi è stato condannato, anche a titolo non definitivo, per reati di produzione, detenzione o traffico di droghe.

Ridefiniti, poi, i requisiti morali per ottenere il rilascio dei documenti di guida. Non potranno così avere la patente o i certificati di abilitazione e idoneità per la guida di moto e ciclomotori, i delinquenti abituali o per tendenza, tutti coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione sulla base della legge 1423 del 1956 (si tratta di una legge indirizzata alle persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica), i condannati per alcuni reati legati a traffico e detenzione di stupefacenti.

A disciplinare la fase transitoria, è però previsto che, oltre all'impossibilità di ottenere il titolo che abilita alla guida, scatti anche la revoca per chi si trova nelle medesime condizioni. La revoca non potrà, però, intervenire se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o da quella del passaggio in giudicato della condanna.

Fatto salvo poi il fatto che il mezzo sia stato utilizzato per commettere un reato, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente privo di copertura assicurativa quando è stato fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Sospensione per un anno della patente, inoltre, per l'autore della contraffazione.

Infine, viene introdotta una nuova norma sul ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida, il "patentino" del ciclomotore per i minorenni di età compresa tra 14 e 18 anni. Si dispone, in sostanza, un'equiparazione ai casi in cui è stabilita la sanzione amministrativa accessoria per i possessori della patente di guida. Con il paradosso per cui chi è in possesso della patente di guida si vedrà applicate le misure accessorie (ritiro, sospensione e revoca) anche quando per il veicolo condotto non serviva la patente.

16 maggio 2009
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